La nuova tassazione degli immobili a seguito della legge 28 dicembre 2015, n. 208
A seguito dell’approvazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (più comunemente nota come Legge di stabilità 2016) è stata introdotta la possibilità, molto interessante per le vendite forzate, di tassazione di abitazione quale prima casa, anche se al momento della presentazione dell’offerta non si possiedono i requisiti che precedentemente erano imposti quale lettera C) della nota II bis dell’art. 1 del DPR 131/1986.
In particolare, non occorre più dichiarare “di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni …” o meglio non occorre più soddisfare tale condizione.
Il beneficio prima casa può infatti essere concesso anche quando l’aggiudicatario dichiari di acquistare un immobile che intende agevolare nell’acquisto, pur essendo ancora proprietario di un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione, purché tale immobile venga successivamente alienato entro un anno dalla data della firma del decreto di trasferimento.
Infatti all'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' stato aggiunto il seguente comma:
«4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».
Tale modifica potrebbe ampliare la possibilità di partecipazione per i soggetti interessati all’acquisto che, prima di vendere la propria prima casa, possono, dunque, verificare se si aggiudichino o meno l’immobile in asta giudiziaria.
Ma vi è un’altra modifica da segnalare che riguarda, invece, la tassazione dei terreni agricoli da soggetti che non richiedono le agevolazioni (IAP o piccola proprietà contadina) e che, purtroppo, è peggiorativa. Infatti il comma 905 della Legge di stabilità 2016 ha previsto l’innalzamento dell’aliquota dal 12 al 15%: “all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»”.
avv. Mario Santopietro
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