Tutti, eccetto il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1 casa, imprenditore agricolo, ecc.), e in alcuni tribunali le spese di voltura e trascrizione (ca. Euro 200). La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento emesso entro 30 giorni dal saldo del prezzo. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale o del Professionista Delegato. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione la cui spesa è a carico della procedura. Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per la liberazione dell’immobile anche nei confronti del terzo che occupi l’immobile in base ad un titolo non opponibile alla procedura.
COME PARTECIPARE
Le vendite possono essere con incanto o senza incanto, come indicato nell’ordinanza o nell’avviso di vendita. Per poter partecipare ad una vendita l’interessato deve depositare entro le ore 12 del termine indicato nell’ordinanza o nell’avviso di vendita domanda su foglio munito di bollo da Euro 14,62 (in busta chiusa se trattasi di vendita senza incanto) con indicazione del numero della procedura e – nel caso di più lotti – del lotto che intende acquistare, delle generalità dell’offerente (codice fiscale, stato civile, regime patrimoniale se coniugato, visura camerale se trattasi di una società), se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la prima casa nonché, in caso di vendita senza incanto, del prezzo che intende offrire. Unitamente alla domanda l’interessato deve depositare, a titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo base per le vendite con incanto e al 10% del prezzo offerto per le vendite senza incanto e, limitatamente ad alcune vendite con incanto per la quali sia previsto nell’ordinanza o nell’avviso di vendita, un secondo assegno circolare non trasferibile di importo pari al 5% del prezzo base quale fondo spese (salvo successivo conguaglio solo per l’aggiudicatario). In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all’offerente. Per le vendite con incanto, entro il decimo giorno successivo all’asta, chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte d’acquisto per l’importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un quinto (o, in alcuni caso, di un sesto), versando altresì gli importi per cauzione nella misura sopra indicata. In tal caso il giudice o il professionista delegato disporranno nuova gara, al prezzo minimo pari a quello dell’offerta in aumento. PRIMA DI FORMULA RE LE OFFERTE È NECESSARIO CONSULTARE LA PERIZIA E L’ORDINANZA O L’AVVISO DI VENDITA